Con l’atto di intimazione di sfratto per morosità, si può richiedere al Giudice di emettere, insieme alla convalida dello sfratto, anche un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Con questo decreto ingiuntivo, il Giudice ingiungerà allo sfrattato di pagare tutti i canoni di locazione scaduti alla data dell’intimazione e anche tutti quelli che scadranno successivamente fino all’effettivo rilascio dell’alloggio, oltre alle spese del procedimento.
Con la convalida di sfratto per morosità e l’emissione del decreto ingiuntivo, quindi, otteniamo contemporaneamente:
- un titolo esecutivo per promuovere l’azione esecutiva di rilascio dell’immobile (la convalida di sfratto);
- un titolo esecutivo per il recupero forzoso del credito attraverso un’azione esecutiva (il decreto ingiuntivo).
Sfratto per morosità e decreto ingiuntivo: come funziona?
L’art. 658 c.p.c. prevede che il locatore possa intimare lo sfratto per morosità a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione e che possa “chiedere con lo stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti”.
Il successivo art. 664 c.p.c., stabilisce, ancora, che “nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione”.
Sfratto per morosità e decreto ingiuntivo: come si ottiene e quando può essere emesso?
Pertanto, per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo unitamente alla convalida di sfratto per morosità, nell’atto di intimazione di sfratto per morosità bisogna richiedere al Giudice di:
- convalidare l’intimato sfratto per morosità;
- emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni di locazione scaduti e non pagare e per quelli da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, oltre alle spese di procedura.
Se viene richiesto, quindi, il Giudice, quando pronuncia la convalida di sfratto, pronunica anche un separato decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni scaduti e da scadere.
Questo decreto ingiuntivo viene steso in calce a una copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità.
Quindi avremo:
- l’originale dell’atto di intimazione di sfratto per morosità con in calce il provvedimento di convalida esecutivo;
- una copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità con in calce il decreto ingiuntivo esecutivo.
Il presupposto per l’emissione del decreto ingiuntivo esecutivo di cui agli artt. 658 e 664 c.p.c. è l’emissione del provvedimento di convalida di sfratto per morosità.
Quindi può essere emesso solo contestualmente all’emissione della convalida di sfratto per morosità.
Pertanto, se all’udienza di convalida viene richiesto il termine di grazia, il decreto ingiuntivo non verrà emesso, ma verrà emesso all’udienza successiva insieme alla convalida di sfratto.
Allo stesso modo, se viene proposta opposizione non verrà emesso il provvedimento di convalida e, quindi, nemmeno il decreto ingiuntivo.
Contributo Unificato
Per il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto nell’ambito del procedimento di sfratto per morosità non è necessario versare un contributo unificato ulteriore rispetto a quello versato per il procedimento di sfratto.
È, quindi, anche da questo punto di vista senz’altro conveniente richiedere anche il decreto ingiuntivo unitamente alla convalida di sfratto.
Sfratto per morosità e decreto ingiuntivo: opposizione
Contro questo decreto ingiuntivo è possibile proporre opposizione nel termine di quaranta giorni, ma, a norma dell’art. 664 c.p.c. “non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto”.
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