Sospensione Esecuzioni Immobiliari: Sollevata Questione di Legittimità Costituzionale

Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che ha sospeso le esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Nello specifico, con l’ordinanza del 13.01.2021 il G.E. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art., 54-ter del DL Cura Italia (n. 18 del 17.03.2020).

Questo articolo, rubricato “sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”, stabilisce che “per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da covid-19, in tutto il territorio nazionale, è sospesa per la durata di sei mesi ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che ha per oggetto l’abitazione principale del debitore”.

Successivamente, il Decreto Ristori di ottobre, prima, ed il Decreto Milleproroghe, poi, ne hanno esteso i termini di efficacia prima al 31 dicembre 2020 e poi al 30 giugno 2021.

Questa norma, quindi, riguarda il blocco della fase esecutiva delle espropriazioni immobiliari: quindi delle azioni esecutive che iniziano con il pignoramento di un immobile dl debitore, che poi viene venduto all’asta.

Questa norma blocca la fase di liberazione di questo immobile, dopo l’aggiudicazione all’asta.

Andiamo a vedere, punto per punto, quanto ha voluto far rilevare il Giudice.

Il Giudice ha rilevato che:

  • In primo luogo, la sospensione è giustificata dal Governo con la necessità di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica, quasi a voler indicare, rileva il Giudice, l’esistenza di un nesso di connessione tra la sospensione delle procedure di espropriazione immobiliare e il contenimento dell’epidemia.

In realtà, prosegue l’analisi del Giudice, la sospensione dell’esecuzione non presenta dei punti di contatto con la tutela della salute pubblica.

Infatti, il processo esecutivo non è di per sé causa di diffusione del virus e comunque non lo è più di altre attività che non sono state oggetto di analoga sospensione o inibitoria.

Anche perché, prosegue il Giudice, se così fosse, la sospensione dovrebbe essere stata estesa (la sospensione), a tutte le espropriazioni immobiliari e non solo ed esclusivamente a quelle che hanno ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

  • In secondo luogo, rileva il Giudice che anche l’esigenza abitativa stessa del debitore, in realtà, è estranea all’oggetto della tutela cui mira la sospensione.

Infatti, questa sospensione è una sospensione tout court, che prescinde dalla effettiva verifica della disponibilità di un altro alloggio da parte del debitore o della possibilità del debitore di soddisfare in altro modo l’esigenza abitativa.

Quindi è evidente che non c’è un collegamento tra la sospensione dell’esecuzione delle espropriazioni immobiliari e le esigenze abitative del debitore.

Quindi, il Giudice conclude che, escludendo che questa sospensione miri a tutelare:

  • La salute pubblica
    • L’esigenza abitativa del debitore

Allora bisogna concludere che questa sospensione non ha lo scopo di tutelare interessi (individuali o collettivi) di rango primario, Ma è una disposizione che si piega a mere logiche assistenzialiste.

Il fatto che questa norma rappresenti una volontà di assistenzialismo fine a se stesso è poi confermata dal fatto che questa sospensione non opera alcuna distinzione tra pignoramenti anteriori o successivi allo stato d’emergenza e quindi va da sé che sia totalmente sganciata dall’accertamento di una qualunque correlazione tra pandemia ed espropriazione.

Inoltre, prosegue il Giudice, la norma non lascia al giudice dell’esecuzione nemmeno la possibilità di verificare effettivamente le condizioni soggettive sia dal creditore del debitore, perché questa sospensione va applicata a prescindere dalle esigenze e dalle situazioni oggettive delle parti (creditore e debitore).

La volontà, quindi, è solo ed esclusivamente quella di tutelare In ogni caso e a prescindere dai motivi dell’indebitamento, il patrimonio del debitore dal rischio di vedersi sottratta l’abitazione principale, e quindi anche quando ne abbia altre a disposizione.

Questo è il vero motivo (il Giudice dice “qui si annida la vera ratio legis”).

Il Giudice, poi, sottolinea come questa sospensione indiscriminata vada a colpire indistintamente tutti i creditori, a prescindere dalle condizioni economiche dagli stessi, e come quindi vada a colpire pesantemente anche quei creditori che magari non hanno nemmeno per sé e non si possono permettere un’abitazione principale e per i quali, quindi, il ritardato o anche addirittura il mancato recupero del credito possa essere fonte di gravissimi pregiudizi anche molto più rilevanti rispetto a quelli che potrebbe subire il debitore, che magari potrebbe anche non subire, perché potrebbe avere a disposizione altre abitazioni o avere altre soluzioni abitative.

Questa volontà esplicita del legislatore (che di fatto si è stabilizzata nell’ordinamento con le continue proroghe), ha, quindi, determinato la sostanziale intangibilità di un determinato bene (immobile del debitore) a prescindere dalla concreta valutazione di quali siano le cause dell’indebitamento (ndr. es. gioco d’azzardo?), così come delle condizioni economiche del creditore.

Infatti, non tutti i creditori sono creditori istituzionali, ci sono anche persone fisiche e nulla esclude la possibilità che il creditore abbia la necessità di ottenere il credito per soddisfare esigenze primarie e magari invece il debitore possa, invece, essere proprietario di altro immobile uso abitativo o comunque possedere dei redditi che comunque gli consentono di soddisfare le proprie esigenze abitative.

Per tutti questi motivi, il Giudice ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale questo articolo 54 ter del d.l. 18/2020, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico una sospensione che è assolutamente pregiudizievole per i creditori, che vedono effettivamente congelato il proprio diritto ad agire esecutivamente sull’abitazione principale del debitore, che, invece, è tenuto all’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, come stabilisce l’articolo 2740 del codice civile.

Il Giudice prosegue poi affermando che il legislatore, quindi, sembra che non abbia considerato, come avrebbe invece dovuto, le ripercussioni pratiche che possono derivare dall’applicazione di questa norma e quindi:

  • innanzitutto i creditori hanno una ripercussione negativa perché hanno l’interesse alla conclusione del processo in tempi ragionevoli.
  • e dall’altra parte comunque avrà effetti deleteri anche sul mercato del credito quando si andranno a richiedere somme da destinare all’acquisto dell’abitazione principale.

Quindi, il Giudice rileva che la sospensione è in contrasto con diversi diritti tutelati dalla Costituzione.

Vediamoli uno per uno.

  1. Rispetto all’ art. 24:

la garanzia della tutela giurisdizionale sancita dall’articolo 24 della Costituzione comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, che è diretta a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento giurisdizionale.

L’articolo 54 ter si pone, invece, in rotta di collisione con il diritto alla tutela giurisdizionale poiché il momento dell’esecuzione è quello nel quale si afferma l’effettività di questo diritto.

Giustamente conclude il giudice che è inutile riconoscere l’esistenza di un diritto se poi il legislatore mette gli ostacoli processuali alla realizzazione e al raggiungimento di questo diritto.

Il Giudice poi a riprova di ciò porta l’esempio della fattispecie sottesa al procedimento esecutivo in oggetto: in questo procedimento due persone fisiche (i creditori sono due persone fisiche) stanno agendo nei confronti di un’altra persona fisica che è la debitrice per il recupero di quanto questa signora (la debitrice) deve loro a titolo di risarcimento di un fatto illecito.

Quindi, questa signora ha commesso un fatto illecito da cui è derivato un danno all’appartamento di proprietà dei creditori, i quali hanno agito in via esecutiva per recuperare il loro credito, che, attenzione, è stato consacrato nella sentenza di un Giudice, che è rimasta inadempiuta e ha costretto i creditori ad agire esecutivamente per ottenere quanto stabilito da un Giudice.

Il Giudice, pertanto, ritiene, giustamente, che l’effetto determinato da queste norme sia paradossale: i creditori, la cui abitazione è stata danneggiata dalla debitrice, e che hanno diritto a ricevere la somma necessaria per effettuare il ripristino dell’appartamento medesimo, sono di fatto impossibilitati ad avvalersi della forza dello Stato per il recupero del proprio credito, senza che il legislatore si sia nemmeno preoccupato di valutare se la condizione economica di questi due poveri signori sia peggiore o meno rispetto a quella della debitrice.

Ricordiamoci che la debitrice è colei che ha danneggiato l’immobile e che non ha adempiuto a quanto previsto dalla sentenza di un Giudice e ha, quindi, costretto i creditori ad agire esecutivamente.

Il Giudice continua facendo rilevare che, di fatto, per l’effetto di questa sospensione il diritto dei creditori ad agire esecutivamente per recuperare il proprio credito, è stato congelato per un tempo, in realtà, indeterminato, perché questo tempo è solo apparentemente definito, perché in realtà, come si ‘è visto, si susseguono proroghe su proroghe e, quindi, è potenzialmente destinato a protrarsi sine die.

Inoltre, prosegue il Giudice, non viene nemmeno previsto il riconoscimento di una utilità compensativa (un Ristoro) a favore di questi creditori, che avrebbero ragione di essere tutelati in tempi ragionevoli a Fronte dell’inerzia del debitore, che ha dato causa all’azione espropriativa.

Invece, la sospensione del processo esecutivo si traduce nella sospensione di un diritto costituzionale, senza che sia possibile scorgere all’orizzonte correlati e concreti benefici per altri beni giuridici di rango costituzionale.

“La sospensione” quindi “non appare ragionevole. La ragionevolezza costituisce un limite dell’esercizio del potere legislativo e la sua violazione è sindacabile dalla Corte Costituzionale”.

Infatti il Giudice afferma che, è pur vero, come stabilito dalla Corte di Cassazione che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza sugli altri” e che la tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate e in potenziale conflitto tra loro”, però, sostiene il Giudice, l’illimitata e incondizionata espansione di uno di questi diritti andrebbe ad aprire la strada alla Tirannia di un diritto nei confronti degli altri beni giuridici di rango costituzionale.

Quindi non ci può essere uno diritto di rango costituzionale che venga privilegiato in modo così eccessivo rispetto agli altri.

Il Giudice poi continua rilevando che dalla compressione costituzionale di un diritto, oltretutto, non deriva nemmeno un beneficio per un’altra situazione giuridica costituzionalmente riconosciuta e protetta.

Nella fattispecie, continua il Giudice, la sospensione svilisce l’effettività della tutela giurisdizionale senza un apprezzabile vantaggio per altri beni di rango costituzionale.

La norma determina effetti distruttivi che vanno anche oltre la singola procedura esecutiva interessata dalla sua applicazione e non porta alcun vantaggio per la salute individuale o collettiva, dal momento che l’espropriazione non è veicolo di contagio o di diffusione del virus.

Oltretutto, il fatto che la sospensione abbia interessato solo le procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale dei debitori, sta ad indicare che non c’è alcuna correlazione tra questo articolo e la tutela del diritto alla salute.

Se invece la giustificazione costituzionale della sospensione fosse ancorata alla cura di esigenze abitative del debitore, si osserva che l’articolo 47 della Costituzione non sembra avallare limitazione all’esercizio dell’azione esecutiva.

Una cosa è favorire o incoraggiare l’accesso al credito per conseguire la proprietà di un’abitazione, altra cosa e sancirne la temporanea (ma, a questo punto, indeterminata) inespropriabilità.

Una cosa è sancire il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio, altra cosa è affermare che il diritto del creditore non possa ottenere tutela delle proprie ragioni sottoponendo ad espropriazione l’abitazione principale del debitore inadempiente che non ha adempiuto la prestazione e infine ha provocato l’iniziativa processuale della controparte.

  • Rispetto agli artt. 3 e 47 Costituzione:

Il Giudice prosegue rilevando che il legislatore non sembra aver ponderato il pregiudizio che la sospensione rischia di arrecare agli interessi dei creditori, non sono quelli forti o istituzionali, ma anche quelli occasionali, in un momento di crisi economica.

Dalla sospensione, infatti, abbiamo visto, non deriva alcun vantaggio per la collettività, ma solo per Il debitore inadempiente.

Il Giudice ricordando che la speditezza del processo esecutivo ha una diretta incidenza sulla salute dell’economia, poiché incoraggia gli investimenti ne riduce il costo del credito, rileva come, invece, la sospensione probabilmente renderà sempre più complicato l’accesso al credito per l’acquisto dell’abitazione principale (soprattutto per chi non ha garanzie).

  • Rispetto all’art. 111 della Costituzione:

Il Giudice evidenzia che il rispetto del diritto fondamentale di una ragionevole durata del processo sancito dall’articolo 111 della Costituzione e degli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo impone al Giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso.

L’articolo 54 ter determina, indubbiamente, un’espansione della durata del processo che in concreto non potrà essere proseguito prima della prossima scadenza del 30 giugno 2021, senza che sia possibile individuare un contraltare, ossia affermare che da essa derivi una concreta utilità per alcune delle parti.

Salvo che, appunto, l’interesse tutelato non sia quello dell’esecutato a sottrarsi alla espropriazione, sebbene ciò sia in evidente antitesi con la finalità istituzionale del processo esecutivo ed è perciò giuridicamente irrilevante ai fini del giudizio di ragionevolezza.

  • Rispetto all’art. 117 della Costituzione:

Il Giudice, infine, ricorda che, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa dello Stato deve essere esercitata nel rispetto della Carta Costituzionale, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

L’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali garantisce il diritto di ottenere entro un termine ragionevole l’esecuzione del provvedimento adottato all’esito del processo, quale imprescindibile condizione di effettività della tutela giurisdizionale.

Dello stesso avviso è anche la Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza del 11 giugno 2020 n. 1116, la quale ha affermato come l’esecuzione forzata sia ineludibile complemento della tutela di ogni diritto, costituendo uno strumento di effettività del sistema giuridico e così dello stesso stato democratico moderno.

Non è ammesso, conclude il Giudice, che l’ordinamento interno di uno Stato contraente consenta che una sentenza esecutiva non possa essere di fatto eseguita in danno della parte soccombente, perché la sua esecuzione è parte integrante del processo.

L’art. 54 ter ha, di fatto, reso inoperante la condanna portata dal titolo esecutivo posto a fondamento dell’espropriazione, senza che sia astrattamente ipotizzabile che tale previsione arrechi vantaggi a beni o interessi di rango costituzionale non minori dei pregiudizi segnalati.

Non si ravvisa l’esistenza di una connessione razionale e ragionevole tra lo strumento della sospensione del processo di esecuzione e la ratio della norma, ossia salvaguardare incondizionatamente e per un in certo periodo di tempo il patrimonio del debitore dalla espropriazione dell’abitazione principale, a prescindere dalle ragioni oggettive che hanno causato il credito e dalle condizioni soggettive delle parti processuali (come lo stato di bisogno dei creditori, l’abbienza del debitore, e così via).

Il Giudice, quindi, ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 

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