Sfratto e Recupero del Credito

Oggi voglio parlare di un argomento relativamente al quale ultimamente ho ricevuto molte domande.

Come abbiamo già detto in diverse occasioni, quando l’Inquilino Non paga, c’è la possibilità per il locatore di chiedere al Giudice di emettere, insieme alla Convalida dello Sfratto, anche un Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo per il recupero dei Canoni di Locazione Non Pagati.

Ma giustamente la domanda che mi viene fatta è:

Ma cosa bisogna fare per Recuperare Effettivamente il Credito?

La risposta è la seguente.

Bisogna promuovere un’azione esecutiva attraverso il Pignoramento di Beni e/o Crediti del Debitore.

Esistono diversi tipi di Azioni Esecutive, che variano in base a qual è il bene da Pignorare.

Vediamole.

  • PIGNORAMENTO PRESSO TERZI = pignoramento di STIPENDIO o PENSIONE.

È l’azione esecutiva che si utilizza più frequentemente in caso di recupero dei Canoni di Locazione.

Si tratta del Pignoramento di:

  • Stipendio
  • Pensione
  • Conto Corrente
  • Qualsiasi altro Credito del debitore con altri soggetti (es. anche per Carte Prepagate, Deposito Titoli ecc…).

Come funziona?

Pignoramento dello Stipendio: attraverso questa azione esecutiva viene sottoposto a pignoramento 1/5 mensile dello Stipendio del debitore, che, con l’Ordine del Giudice, verrà versato ogni mese direttamente al Creditore, fino al saldo di tutto il credito e delle spese legali sostenute per la procedura.

In caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, verrà versato al creditore 1/5 del TFR.

Pignoramento della Pensione: funziona allo stesso modo, ma con una differenza. Infatti, per le pensioni, diversamente che per gli stipendi, c’è una quota impignorabile, che è pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà.

Si può, quindi, pignorare 1/5 del residuo.

Per il 2020, la quota impignorabile è pari ad euro 691,11 (l’assegno sociale è pari ad euro 460,74).

Quindi, per esempio, su una pensione di euro 1.000,00, si potrà pignorare la somma di euro 61,77 al mese (= 1/5 di euro 308,89, che è la differenza tra 1.000,00 e l’importo impignorabile di 691,11).

Pignoramento del Conto Corrente: viene pignorato il saldo del conto corrente, con le seguenti specificazioni.

Se sul conto NON viene accreditato lo stipendio o la pensione, è pignorabile l’intero saldo del conto.

Se, invece, sul conto vengono accreditati stipendi o pensioni, è pignorabile l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale e, quindi, l’eccedenza di euro 1.382,22, se lo stipendio è stato accreditato prima della notifica del pignoramento, 1/5 se la notifica è successiva.

  • PIGNORAMENTO IMMOBILIARE.

Si sottopone a pignoramento un immobile di proprietà del debitore, che, all’esito della procedura, viene venduto all’asta e, con il ricavato, vengono soddisfatti i creditori.

È una procedura molto utilizzata soprattutto dalle banche e dai Condomini, ma può ovviamente essere utilizzata da chiunque.

Ha i “limiti” di essere molto lunga e di avere parecchie spese vive da anticipare.

Inoltre, se l’immobile è gravato da mutuo, generalmente al creditore diverso dalla banca rimane poco o niente con cui soddisfarsi.

  • PIGNORAMENTO MOBILIARE.

Si sottopongono a pignoramento i beni mobili di proprietà del debitore, generalmente quelli presenti nella sua abitazione (o l’autovettura, in questo caso, però, la procedura è un po’ differente, magari ne riparliamo un’altra volta).

I mobili vengono poi venduti all’asta e il ricavato viene suddiviso tra i creditori.

Anche questa procedura ha alcuni “limiti”, che principalmente consistono nel fatto che, essendo generalmente basso il valore a cui i mobili vengono venduti all’asta, il ricavato è sempre molto basso e spesso appena sufficiente a coprire le spese di procedura.

È, invece, interessante nel caso in cui il debitore possieda beni di alto valore.