Locazione: danni alla riconsegna

Cosa succede se, al termine della locazione, l’immobile presenta danni?

Nel caso in cui al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni che eccedano il degrado dovuto a normale uso dello stesso, l’inquilino è tenuto:

  • al risarcimento dei danni, consistenti nel costo delle opere necessarie per il ripristino dell’immobile danneggiato;
  • al pagamento di un importo pari al canone di locazione per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori.

In particolare, per quanto riguarda l’obbligo dell’inquilino al pagamento dei canoni per tutto il periodo necessario alla messa in pristino dell’immobile, non è necessario che il proprietario provi di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, che non ha potuto accettare a causa dei lavori.

Questo principio è stato ribadito dalla Suprema Corte con la  sentenza n. 6596/2019.

In questa sentenza, la Corte ha ribadito, appunto, che per quanto riguarda l’obbligo dell’inquilino al pagamento dei canoni per tutto il periodo necessario alla messa in pristino dell’immobile, non è necessario che il proprietario provi di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, che non ha potuto accettare a causa dei lavori, in quanto:

  • ai sensi dell’art. 1591 c.c., il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a versare al locatore il corrispettivo convenuto (canone di locazione), fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno;
  • si ha “mancata disponibilità” della cosa locata non solo quando, scaduto il termine per la restituzione, il conduttore non vi provveda, ma anche tutte le volte in cui, per fatto imputabile al conduttore, il locatore non può trarre, dalla cosa, alcun vantaggio, come, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’immobile presenti, alla riconsegna (e quindi dopo la restituzione, eventualmente ritardata a norma dell’art. 1591 c.c.) danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, con conseguente sua inutilizzabilità per tutto il periodo per il quale si protraggono i lavori di ripristino.

1 commento su “Locazione: danni alla riconsegna”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *