In questo articolo approfondiremo il tema dello sfratto e dei beni mobili.
Esecuzione sfratto e beni mobili: come funziona?
Può succedere che, quando viene eseguito materialmente lo sfratto, all’interno dell’immobile vi siano dei beni mobili di proprietà dello sfrattato (mobili, oggetti, vestiti, stoviglie ecc.).
In questi casi, ai sensi dell’art 609 cpc, l’Ufficiale Giudiziario concede allo sfrattato un termine (generalmente 15-30 giorni) per l’asporto dei beni mobili di sua proprietà presenti nell’immobile, mediante accordi con il proprietario.
Il che significa che lo sfrattato ha un lasso di tempo (15-30 giorni) per portare via le sue cose e per fare ciò deve mettersi d’accordo con il proprietario dell’immobile, affinché gli venga ad aprire la porta d’ingresso il giorno o i giorni in cui intende trasportare altrove i propri beni mobili.
Con l’esecuzione dello sfratto, infatti, lo sfrattato non ha più la possibilità di accedere autonomamente all’immobile, di cui, peraltro, è stata cambiata la serratura di ingresso e consegnate le relative chiavi al legittimo proprietario.
Esecuzione sfratto e beni mobili: cosa succede se lo sfrattato non li asporta?
Se lo sfrattato non provvede a portare via i propri beni entro il termine concessogli, l’Ufficiale Giudiziario, su istanza dell’avvocato del proprietario dell’immobile, procederà ai sensi dell’art 609 cpc, il quale prevede che:
Se il valore dei beni presenti appare superiore alle spese di custodia e di asporto degli stessi:
l’Ufficiale Giudiziario nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo e si procederà alla vendita degli stessi, nello stesso modo in cui avviene la vendita dei beni pignorati.
La somma ricavata sarà impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia.
In caso di infruttuosità della vendita, verrà disposto lo smaltimento dei beni.
Se il valore dei beni non appare superiore alle spese di custodia e di asporto:
l’Ufficiale Giudiziario ne disporrà lo smaltimento o la distruzione.
È generalmente questa seconda ipotesi che si verifica negli sfratti che hanno ad oggetto immobili ad uso abitativo, in quanto i beni mobili che normalmente sono presenti nelle normali abitazioni difficilmente hanno un valore superiore alle spese necessarie per l’asporto e la custodia degli stessi.
Nel caso in cui l’Ufficiale Giudiziario abbia necessità di essere coadiuvato per stimare il valore dei beni presenti nell’immobile, situazione che si verifica soprattutto in caso di immobili adibiti ad attività commerciale, in cui possono essere presenti attrezzature o macchinari particolari che possono avere anche un valore rilevante, nomina un perito che faccia una stima precisa del valore dei beni e dell’eventuale superiorità del valore medesimo rispetto alle spese di custodia e trasporto dei beni in parola.
Bisogna aggiungere, infine, che, una volta scaduto il termine assegnato allo sfrattato dall’Ufficiale Giudiziario per portare via i suoi beni, e prima che i beni stessi vengano smaltiti o venduti, lo sfrattato può ancora chiedere che il Giudice dell’Esecuzione disponga la riconsegna in suo favore, dietro pagamento delle spese per custodia e trasporto sostenute.